(massima n. 1)
L'erogazione di credito da parte di un istituto bancario dietro consegna dei certificati di origine o di conformità di autoveicoli non costituisce anticipazione su pegno, di cui all'art. 1846 c.c., atteso che la consegna di detti documenti non è idonea a produrre la perdita del possesso del bene da parte del debitore, che può ancora dispone della cosa mobile, né, di conseguenza, a costituire il diritto di pegno sull'autoveicolo ai sensi dell'art. 2786 c.c.