Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1831 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Chiusura del conto

Dispositivo dell'art. 1831 Codice Civile

La chiusura del conto(1) con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

Note

(1) Con la chiusura del conto si ha, appunto, l'individuazione del saldo e l'esigibilità del credito e non necessariamente anche la cessazione del rapporto contrattuale che può essere stabilita in un diverso momento. Inoltre, anche in caso di scadenza del contratto, questo può essere proseguito per un periodo indeterminato se, chiuso il conto, non si procede alla liquidazione del saldo ma lo si considera la prima rimessa dei un nuovo rapporto (v. 1823, comma 2 c.c.).

Ratio Legis

Poichè nel conto corrente si compensano debiti e crediti dei correntisti sino ad un certo momento, nel quale il saldo diviene esigibile (1823 c.c.), è necessario che tale termine sia individuato, dalle parti ovvero in base a quanto stabilisce la legge.

Spiegazione dell'art. 1831 Codice Civile

Chiusura del conto e liquidazione del saldo

La disposizione sulla chiusura del conto non presenta particolarità notevoli ed essenziali rispetto a quella corrispondente del codice di commercio abrogato. La chiusura del conto è tenuta anche qui nettamente distinta dalla cosiddetta chiusura definitiva o scioglimento del contratto disciplinata dall'art. 1823.

È invece migliorata la formulazione in quanto, con la espressione liquidazione del saldo, vengono eliminate tutte le questioni a cui quella corrispondente di liquidazione delle differenze aveva dato luogo. Si possono perciò ripetere qui pienamente quelle che sono gli insegnamenti della nostra dottrina dominante (Relazione, n. 207).

Basterà dire di due innovazioni operate dalla disposizione attuale. La prima è quella della eliminazione del riferimento al decorso degli interessi sulla somma del saldo, divenuta qui inutile per effetto della presenza della disposizione sulla disciplina degli interessi (art. 1829 del c.c.).

La seconda riguarda invece la modificazione del termine entro il quale, ove manchino diverse esplicite pattuizioni o diversi usi, la stessa deve verificarsi. Il termine di sei mesi computato dal momento della conclusione del contratto è stato sostituito a quello della chiusura alla fine di dicembre di ogni anno. La fissazione di questo termine corrisponde per altro all'abitudine di suddividere la contabilità delle imprese commerciali in genere, oltre che di quelle bancarie, in due periodi semestrali, ed inoltre per venire incontro alla necessità sentita nei centri commerciali di essere aggiornati per periodo di tempo piuttosto brevi sulla rispettiva posizione di dare ed avere sul conto corrente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

738 La chiusura del conto non implica sempre cessazione del rapporto, e produce solo la determinazione e l'esigibilità del saldo. Essa è regolata negli art. 1831 del c.c. e art. 1832 del c.c. in conformità agli usi, sia quanto al termine periodico dei saldi, sia quanto alle modalità di approvazione e di contestazione del conto, ispirate al bisogno di definire rapidamente ogni vertenza. Ciascuno dei correntisti ha, pure in base al nuovo codice, il diritto di recedere dal contratto in caso di morte o di sopraggiunta incapacità di uno di loro (art. 1833 del c.c., secondo comma). Non si giustifica infatti l'opinione di coloro che avrebbero preferito attribuire tale diritto solo agli eredi del correntista inerte o al correntista incapace, non pure all'altro correntista; questo resterebbe vincolato al rapporto, anche se egli non ha fiducia nelle persone degli eredi o se le sue relazioni d'affari risentono le conseguenze delle limitazioni che subisce l'attività del contraente incapace. Si noti che, per l'art. 1833 del c.c., terzo comma, la risoluzione anticipata del rapporto, ove non dipenda da colpa, se fa cessare le operazioni e accertare alla sua data il saldo, non rende questo esigibile prima del termine previsto per la chiusura dalla convenzione, dall'uso o dalla legge: si è voluto evitare al correntista debitore, che non abbia dato causa alla risoluzione, l'onere, talvolta grave, di un anticipato pagamento del saldo.

Massime relative all'art. 1831 Codice Civile

Cass. civ. n. 22506/2021

Nel contratto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 1827, 1831 e 2697, c.c., la banca non puō esigere il pagamento di singole voci del suo avere (nella specie per le sole anticipazioni bancarie collegate al conto di corrispondenza) senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato la esistenza di un saldo attivo a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo.

Cass. civ. n. 15135/2014

In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario č soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non č applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario č, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!