La chiusura del conto(1) con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
Note
(1)
Con la chiusura del conto si ha, appunto, l'individuazione del saldo e l'esigibilità del credito e non necessariamente anche la cessazione del rapporto contrattuale che può essere stabilita in un diverso momento. Inoltre, anche in caso di scadenza del contratto, questo può essere proseguito per un periodo indeterminato se, chiuso il conto, non si procede alla liquidazione del saldo ma lo si considera la prima rimessa dei un nuovo rapporto (v. 1823, comma 2 c.c.).