(massima n. 1)
L'anticipazione bancaria si configura come «sottospecie» del contratto di apertura di credito, caratterizzata dalla circostanza di essere necessariamente accompagnata da una garanzia reale, normalmente prestata in proporzione della somma posta a disposizione dall'istituto di credito. Ne consegue che, se una nuova garanzia reale viene a costituirsi per i crediti già sorti o che potrebbero sorgere in base ad una precedente apertura di credito, essa non può legittimamente considerarsi concessa per un credito contestualmente creato, ed è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare ex art. 671. fall.