(massima n. 1)
Nel contratto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 1827, 1831, 2697 c.c., la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere (nella specie per il protesto di assegni versati dal correntista) senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato l'esistenza di un saldo attivo a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo.