Cass. civ. n. 2529/2006
Ricorre l'ipotesi del contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il committente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione.
Cass. civ. n. 4593/1999
Nel contratto di trasporto con rispedizione, il vettore si obbliga verso il mittente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere in nome proprio, ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso. Consegue che per la parte che riguarda il trasporto della merce «oltre le linee» del vettore, questi assume solo gli obblighi dello spedizioniere, con la conseguenza che non è configurabile una sua responsabilità per la seconda tratta del trasporto, non essendo delineatile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato di terzi da lui incaricati del trasporto, in quanto detti terzi non compiono attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto della sua obbligazione.
Cass. civ. n. 108/1999
Nel contratto di trasporto con rispedizione il vettore assume due obblighi: quello di trasferire la merce per una certa tratta, e quello — successivo — di concludere un contratto di trasporto, quale mandatario del mittente, per la tratta successiva. Al contrario, nel contratto concluso con lo spedizioniere-vettore, quest'ultimo assume l'obbligo di eseguire in proprio il trasporto, e quindi assume nei confronti del mittente tutte le obbligazioni del vettore, quand'anche si avvalga di terzi nell'esecuzione del trasporto. Ne consegue che, in caso di inadempimento del terzo ausiliario dello spedizioniere-vettore, il mittente non ha azione contrattuale nei confronti del terzo suddetto, ma soltanto — ove ne ricorrano i presupposti — l'azione aquiliana
ex art. 2043 c.c.
Cass. civ. n. 3537/1982
Nel caso di contratto di trasporto con rispedizione, previsto dall'art. 1699 cod. civ., i) ventre si obbliga verso il mittente ad eseguire il trasporto per una sola parte del percorso complessivo, obbligandosi altresì a concludere, in nome proprio e per conto del mittente, uno o più contratti di trasporto per l'esecuzione della restante parte del percorso; nel contratto di trasporto con subtrasporto, invece, il vettore si impegna ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, eseguendo in realtà con i propri mezzi soltanto una parte del trasporto ed avvalendosi, per la parte restante, dell'opera di altro vettore (subvettore), col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di trasporto (subtrasporto), cui il mittente originario rimane del tutto estraneo.
Cass. civ. n. 3986/1975
La presunzione di trasporto con rispedizione della merce, di cui all'art. 1699 c.c., sussiste quando: a) il vettore si sia obbligato ad eseguire la prestazione di trasporto fino ad un luogo determinato che non è il luogo di destinazione delle cose da trasportare; b) il vettore si sia obbligato a far proseguire le cose da trasportare dal luogo suddetto a quello di destinazione; c) il vettore non si sia fatta rilasciare una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione. Se manca uno di questi elementi non può farsi ricorso alla presunzione iuris tantum e deve accertarsi in concreto se la fattispecie integra l'ipotesi del contratto di trasporto con rispedizione ovvero un'ipotesi diversa.