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Articolo 1699 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Trasporto con rispedizione della merce

Dispositivo dell'art. 1699 Codice Civile

Se il vettore si obbliga(1) di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume(2) che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.

Note

(1) Si tratta del trasporto c.d. con rispedizione o in servizio di corrispondenza. In tale ipotesi si hanno due diverse fattispecie: quella di trasporto (1678 ss. c.c.) sino alla tratta indicata e quella di spedizione (1739 ss. c.c.) per la tratta successiva.
(2) La presunzione (2727 c.c.) è relativa.

Ratio Legis

Il vettore ha l'obbligo di trasportare le cose fino alla destinazione indicata dal mittente (1678, 1683 c.c.) e, pertanto, se incarica altri del trasporto per una tratta successiva si presume che agisca a titolo di spedizioniere (1739 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1699 Codice Civile

Cooperazione tra vettori successivi

La cooperazione tra più vettori successivi ha nei trasporti di cose, importanza molto maggiore che nei trasporti di persone. Essa tende a fornire al mittente la possibilità di spedire le merci da un qualsiasi luogo ad un qualsiasi altro luogo, trattando solo col vettore iniziale.
Se il vettore iniziale assume in nome proprio esclusivo l'intero trasporto, anche per i percorsi oltre le proprie linee, salvo avvalersi successivamente per altri percorsi di altri vettori, la situazione rientra nelle regole generali. Unico vettore di fronte al mittente per l'intero trasporto è il vettore iniziale, che a sua volta di fronte ai vettori successivi assume la posizione di mittente.

Negli articoli 1699 e 1700 sono invece prese in considerazione le diverse ipotesi dei trasporti in servizio di corrispondenza (art. 1699) e in servizio cumulativo (art. 1700).
Nei servizi di corrispondenza il vettore iniziale assume di fronte al mittente l'obbligo di eseguire il trasporto per il proprio percorso e inoltre, accessoriamente, l'obbligo di stipulare per conto del mittente un secondo contratto di trasporto col vettore successivo, il quale a sua volta assume l'obbligo analogo per il successivo percorso col successivo vettore e così via fino a destinazione. In queste ipotesi ogni vettore assume di fronte al proprio contraente (mittente o vettore precedente) una duplice responsabilità; come vettore (art. 1678) per il proprio percorso, come commissionario spedizioniere (articoli 1737 segg.) per il percorso successivo.
Nei servizi cumulativi invece, per quanto il mittente contratti solo col vettore iniziale, tutti i vettori successivi sono assuntori diretti dell'intero trasporto di fronte al mittente stesso, assumendone di fronte a lui la responsabilità solidale (art. 1700).


Servizi di corrispondenza

L'art. 1699 stabilisce un criterio presuntivo per facilitare la distinzione tra i trasporti assunti in servizio cumulativo e i trasporti assunti in servizio di corrispondenza, fondando tale criterio sul rilascio meno da parte del mittente di una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione. Il criterio è desunto dalla legislazione ferroviaria, dove la lettera di vettura è un documento essenziale del contratto di trasporto; ma può valere per ogni tipo di trasporto in cui sia praticato il rilascio della lettera di vettura. Trattandosi di criterio presuntivo è ammessa naturalmente la prova contraria. In difetto di rilascio di lettera di vettura, la distinzione tra trasporti in servizio di corrispondenza e trasporti in servizio cumulativo, deve essere desunta dal complesso delle circostanze.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

711 In materia di esecuzione del trasporto di cose mediante pluralità di vettori è considerata separatamente dei cosiddetti servizi di corrispondenza (art. 1699 del c.c.) e quella dei veri e propri trasporti cumulativi (art. 1700 del c.c.); per questi vi è la responsabilità solidale di tutti i vettori successivi. Il diritto di regresso tra i vettori successivi è regolato in modo che il danno gravi sul vettore effettivamente responsabile, e, qualora questo non sia identificato, che il danno sia ripartito tra tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto sul loro percorso (art. 1700, secondo comma). Si è data infine all'ultimo vettore la rappresentanza legale dei vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti (art. 1702 del c.c.).

Massime relative all'art. 1699 Codice Civile

Cass. civ. n. 2529/2006

Ricorre l'ipotesi del contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il committente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione.

Cass. civ. n. 4593/1999

Nel contratto di trasporto con rispedizione, il vettore si obbliga verso il mittente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere in nome proprio, ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso. Consegue che per la parte che riguarda il trasporto della merce «oltre le linee» del vettore, questi assume solo gli obblighi dello spedizioniere, con la conseguenza che non è configurabile una sua responsabilità per la seconda tratta del trasporto, non essendo delineatile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato di terzi da lui incaricati del trasporto, in quanto detti terzi non compiono attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto della sua obbligazione.

Cass. civ. n. 108/1999

Nel contratto di trasporto con rispedizione il vettore assume due obblighi: quello di trasferire la merce per una certa tratta, e quello — successivo — di concludere un contratto di trasporto, quale mandatario del mittente, per la tratta successiva. Al contrario, nel contratto concluso con lo spedizioniere-vettore, quest'ultimo assume l'obbligo di eseguire in proprio il trasporto, e quindi assume nei confronti del mittente tutte le obbligazioni del vettore, quand'anche si avvalga di terzi nell'esecuzione del trasporto. Ne consegue che, in caso di inadempimento del terzo ausiliario dello spedizioniere-vettore, il mittente non ha azione contrattuale nei confronti del terzo suddetto, ma soltanto — ove ne ricorrano i presupposti — l'azione aquiliana ex art. 2043 c.c.

Cass. civ. n. 3537/1982

Nel caso di contratto di trasporto con rispedizione, previsto dall'art. 1699 cod. civ., i) ventre si obbliga verso il mittente ad eseguire il trasporto per una sola parte del percorso complessivo, obbligandosi altresì a concludere, in nome proprio e per conto del mittente, uno o più contratti di trasporto per l'esecuzione della restante parte del percorso; nel contratto di trasporto con subtrasporto, invece, il vettore si impegna ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, eseguendo in realtà con i propri mezzi soltanto una parte del trasporto ed avvalendosi, per la parte restante, dell'opera di altro vettore (subvettore), col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di trasporto (subtrasporto), cui il mittente originario rimane del tutto estraneo.

Cass. civ. n. 3986/1975

La presunzione di trasporto con rispedizione della merce, di cui all'art. 1699 c.c., sussiste quando: a) il vettore si sia obbligato ad eseguire la prestazione di trasporto fino ad un luogo determinato che non è il luogo di destinazione delle cose da trasportare; b) il vettore si sia obbligato a far proseguire le cose da trasportare dal luogo suddetto a quello di destinazione; c) il vettore non si sia fatta rilasciare una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione. Se manca uno di questi elementi non può farsi ricorso alla presunzione iuris tantum e deve accertarsi in concreto se la fattispecie integra l'ipotesi del contratto di trasporto con rispedizione ovvero un'ipotesi diversa.

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