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Articolo 1700 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Trasporto cumulativo

Dispositivo dell'art. 1700 Codice Civile

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente(1) da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione(2).

Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.

Note

(1) Tale ipotesi deve essere distinta da quella in cui il vettore originario affidi l'incarico ad un terzo poiché in tal caso si ha un subcontratto di trasporto (1682 c.c.).
(2) Le parti possono derogare al regime della solidarietà con apposita pattuizione.

Ratio Legis

A differenza del trasporto di persone, se si tratta di trasporto di cose non è agevole stabilire in quale tratta esse vengano danneggiate (v. 1682 c.c.): pertanto, se più vettori effettuano il trasporto essi rispondono solidalmente. Tuttavia, la regola perde ogni ragione d'esistere se è possibile stabilire quale sia il vettore responsabile.

Spiegazione dell'art. 1700 Codice Civile

La solidarietà tra i vettori nei trasporti cumulativi

Nella disciplina dei trasporti cumulativi l'art. 1700 sancisce il principio generale della responsabilità solidale di ogni singolo vettore successivo per l'intero trasporto. La responsabilità solidale deriva dal fatto che tutti i vettori successivi si considerano diretti contraenti del mittente per l'intero trasporto, secondo alcuni autori fino dal momento iniziale del contratto, attraverso la rappresentanza del vettore iniziale (Asquini), secondo altri attraverso l'accessione al contratto in via successiva, man mano che la cosa passa in consegna da un vettore all'altro (Valeri).

L'essenziale innovazione apportata dal codice del '42 è l'eliminazione della limitazione processuale posta dall'art. 411 cod. comm., secondo cui l'esercizio dell'azione di responsabilità quando non fosse diretta contro il primo o contro l'ultimo vettore, ma contro un vettore intermedio, era subordinato all'onere di provare che il danno fosse avvenuto durante il trasporto da lui eseguito.


Rapporti interni tra i vettori successivi

II capoverso dell'art. 1700 regola l'incidenza della responsabilità nei rapporti interni tra i vettori successivi, secondo i principi generali delle obbligazioni solidali. Ove non risulti identificato il vettore responsabile del danno, la responsabilità si divide fra tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

711 In materia di esecuzione del trasporto di cose mediante pluralità di vettori è considerata separatamente dei cosiddetti servizi di corrispondenza (art. 1699 del c.c.) e quella dei veri e propri trasporti cumulativi (art. 1700 del c.c.); per questi vi è la responsabilità solidale di tutti i vettori successivi. Il diritto di regresso tra i vettori successivi è regolato in modo che il danno gravi sul vettore effettivamente responsabile, e, qualora questo non sia identificato, che il danno sia ripartito tra tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto sul loro percorso (art. 1700, secondo comma). Si è data infine all'ultimo vettore la rappresentanza legale dei vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti (art. 1702 del c.c.).

Massime relative all'art. 1700 Codice Civile

Cass. civ. n. 3165/2021

In tema di trasporto aereo internazionale eseguito da più vettori successivi, ove si verifichi un incidente o un ritardo nella consegna del bagaglio o della merce e resti indimostrato che il fatto dannoso si sia verificato nel percorso di competenza di uno solo, in applicazione dell'art. 36 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dell'art. 1700 c.c., nei confronti del danneggiato opera la responsabilità solidale di tutti i vettori mentre, nei rapporti interni, ciascuno risponde in proporzione alla tratta di propria competenza.

Cass. civ. n. 2529/2006

La figura del contratto di trasporto cumulativo (che si distingue da quelle del contratto di trasporto con subtrasporto e del contratto con spedizione), disciplinata dall'art. 1700 c.c., ricorre allorché più vettori si obbligano verso il mittente, con unico contratto (mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito), a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso, con obbligo solidale di tutti per l'esecuzione del contratto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto incensurabile la qualificazione del contratto come trasporto cumulativo in virtù dell'accertamento che tra due società era intervenuta la stipulazione di un «rapporto diretto mittente-vettore» e che, nei confronti della società mittente, si erano contestualmente e direttamente con essa obbligati due vettori, rispettivamente per una tratta terrestre e per quella successiva via mare).

Cass. civ. n. 19050/2003

In tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 698/1995

Nel trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore, il quale si avvalga per l'esecuzione del contratto di un altro vettore con il quale stipuli un contratto di subtrasporto (ipotesi diversa da quella del trasporto cumulativo, regolato dall'art. 1700 c.c., configurabile quando alla esecuzione del trasporto, sulla base di un unico contratto, si impegnano successivi vettori) non sussiste la responsabilità solidale dei diversi vettori (diversamente da quanto previsto per il trasporto cumulativo dall'art. 34 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale su strada, resa esecutiva con legge n. 1621 del 1960, per i rapporti a cui sia applicabile), con la conseguenza che l'azione proposta dal mittente contro il soggetto incaricato da vettore non vale ad interrompere la prescrizione nei confronti di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 6557/1991

In tema di trasporto cumulativo, mentre per la stipulazione del relativo contratto non è richiesta la partecipazione di tutti i vettori ma le volontà in senso adesivo da parte dei vettori successivi al primo può essere manifestata anche dopo la costituzione del rapporto contrattuale con il primo vettore, la volontà del mittente di concludere il contratto con una pluralità di vettori ed a tal fine di non esaurire l'incarico nell'accordo con il primo vettore, ma di lasciare aperta la proposta contrattuale alla adesione di altri vettori, disposti ad affiancarsi al primo, deve essere coeva alla conclusione del contratto stesso ed ivi chiaramente manifestata. Conseguentemente non è sufficiente, per configurare l'esistenza di un contratto di trasporto cumulativo, la circostanza che il mittente, nell'atto in cui affidi le merci al primo vettore, sia soltanto consapevole del fatto che questi, per farle giungere a destinazione, si sia riservata la facoltà di affidarle ad un altro o a più vettori.

Cass. civ. n. 4082/1977

Il contratto di trasporto cumulativo, caratterizzato dall'unicità del contratto riconosciuto ed accettato da una pluralità di vettori nei confronti del mittente, può configurarsi anche quando non vi sia stato un rapporto diretto fra il mittente e i successivi vettori oltre il primo, poiché questi possono aderire in un secondo tempo al contratto su richiesta formulata dal primo vettore per conto del mittente.

Cass. civ. n. 3983/1975

Ricorre l'ipotesi del contratto di trasporto cumulativo di cose quando più vettori si obbligano insieme verso il mittente, con un unico contratto (che può essere concluso contemporaneamente e contestualmente da tutti i vettori, ovvero può essere inizialmente concluso da uno o da alcuni soltanto dei vettori con successiva adesione degli altri), ad eseguire la prestazione di trasporto delle cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno di essi il trasporto per un tratto dell'intero percorso.

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Consulenze legali
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Alexander P.V.D. chiede
martedì 18/09/2018 - Calabria
“buona sera, in Francia, c'è la loi gayssot, che permette al trasportatore non pagato di chiedere il prezzo al mittente o al destinatario. Per trasporti internazionali, un trasportatore non francese non può invocare questa legge.
Domanda: esiste un tale legge in Italia o in Spagna ?
Il mio caso è: una società di logistica italiana, filiale di una società logistica spagnola, ha chiesto ad un trasportatore polacco di fare un trasporto Brescia - Valencia (Spagna). Il polacco ha affidato il trasporto ad uno spagnolo. la società logistica chiede al polacco un attestazione allo spagnolo che la sua fattura è stata pagata. Giusto ? Se il polacco non ha pagato, lo spagnolo può chiedere il prezzo alla logistica o al mittente o destinatario ?”
Consulenza legale i 26/09/2018
La risposta al primo quesito è positiva.

Anche in Italia, infatti, esiste il decreto legislativo n. 286/2005, avente ad oggetto il riassetto normativo dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, il cui art. 7-ter stabilisce il principio dell’”azione diretta”, ovvero “1. Il vettore (…), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.

In base alla citata norma, per tornare al quesito, il subvettore spagnolo potrebbe, se si applicasse al caso di specie la legge italiana, rivolgersi direttamente al mittente, ovvero alla società logistica italiana che ha ordinato a monte il trasloco, nel caso in cui la propria parte contrattuale diretta (vettore polacco) non dovesse adempiere agli obblighi contrattali (pagamento del corrispettivo).

Va detto, tuttavia, che il rapporto di trasporto in questione è sottratto alla disciplina italiana, perché siamo di fronte ad un trasporto “internazionale”: così viene definito il trasporto quando il luogo di carico e scarico della merce siano situati in Stati diversi. E’ allora, in quest’ultimo caso, applicabile la convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (o CMR) sul trasporto internazionale di merci su strada. Sia l’Italia che la Spagna hanno aderito a tale convenzione.

Quest’ultima, non contiene alcuna disciplina sull’azione diretta, perché di preoccupa solamente di regolamentare il trasporto cumulativo (ovvero il contratto è unico ma il trasporto è realizzato da più soggetti con una pluralità di trasporti: art. 1700 c.c.) e non quello “successivo” (come è il caso di specie, in cui il trasporto viene affidato dal vettore ad un subvettore).

La giurisprudenza ritiene che il subtrasporto, nell’ambito del trasporto internazionale di merci su strada, configuri un’ipotesi di contratto a favore di terzi.
Recita a tal proposito la Cassazione: “In tema di trasporto internazionale di merci su strada, regolato dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (…), qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa l'esecuzione totale o parziale del trasporto ad altro vettore, che viene così ad assumere la qualifica di subvettore, anche il rapporto di subtrasporto è configurabile quale contratto a favore di terzi, sicché il destinatario, quale beneficiario del contratto, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti derivanti dalla sua sostituzione al mittente, compreso quello di esigere il risarcimento del danno per la perdita o l'avaria delle cose” (Cass. civ. Sez. III, 14/07/2015, n. 14665)

La riconducibilità a questo schema contrattuale, tuttavia, non è sufficiente a far sì che la società mittente possa rispondere degli obblighi che il vettore dalla stessa direttamente incaricato ha assunto nei confronti del subvettore incaricato dal secondo in autonomia.
Di conseguenza, per rispondere definitivamente al quesito, è irrilevante per la società logistica che il vettore polacco abbia pagato la fattura al subvettore francese, perché sarà unicamente il primo a dover rispondere di inadempimento nei confronti di quest’ultimo e ad essere destinatario di eventuali rivendicazioni ed azioni in ordine al trasporto effettuato.