(massima n. 1)
La presunzione di trasporto con rispedizione della merce, di cui all'art. 1699 c.c., sussiste quando: a) il vettore si sia obbligato ad eseguire la prestazione di trasporto fino ad un luogo determinato che non è il luogo di destinazione delle cose da trasportare; b) il vettore si sia obbligato a far proseguire le cose da trasportare dal luogo suddetto a quello di destinazione; c) il vettore non si sia fatta rilasciare una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione. Se manca uno di questi elementi non può farsi ricorso alla presunzione iuris tantum e deve accertarsi in concreto se la fattispecie integra l'ipotesi del contratto di trasporto con rispedizione ovvero un'ipotesi diversa.