Clausole limitative della responsabilità
Fermo il principio della parità di trattamento per i pubblici servizi di linea (art. 1679), le norme sul receptum nel trasporto di cose dettate dall'art. 1693 sono convenzionalmente derogabili, salva la nullità dei patti che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del vettore per dolo o colpa grave (art. 1229).
Sono validi anche i patti che abbiano per oggetto una inversione o una modificazione dell'onere della prova, a meno che abbiano per effetto di rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del danneggiato (art. 2698).
La norma dell'art. 1694, considera in particolare le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni di trasporto, dipendono dal caso fortuito, e ne ammette la validità.
Le clausole considerate in questo articolo sono rivolte a creare una zona di irresponsabilità presuntiva per il vettore, quando risulti la possibilità astratta che un danno possa dipendere da caso fortuito.
La presunzione quindi viene meno quando il danneggiato provi non esservi nemmeno la possibilità astratta di un nesso causale tra il danno e il caso fortuito. Dove la presunzione opera, si sposta a carico del danneggiato l'onere di provare nel caso concreto la colpa del vettore.