(massima n. 1)
I verbali previsti dall'art. 45 della Convenzione internazionale merci (CIM) — firmata a Berna i1 25 ottobre 1952 e ratificata in Italia con la L. 28 maggio 1955, n. 916 — al fine di accertare la perdita o l'avaria del carico, non hanno natura di prova legale, ma del loro contenuto il giudice può avvalersi ai fini dell'accertamento della responsabilità del vettore, ben potendo essi offrire validi elementi di convincimento, specialmente quando siano suffragati da altre circostanze o da fatti ritenuti pacifici o non contestati (nella specie: la mancata assunzione dell'obbligo di refrigerazione della merce, da parte delle ferrovie, per il tempo di durata del trasporto).