Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari(1).
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari(1).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 1902/2015
L'accordo col quale il soggetto istituito erede universale riconosce, in via di transazione, la titolaritą di determinati beni ereditari a colui che, non avendo la qualitą di legittimario pretermesso, pretende diritti sull'ereditą in forza di un testamento anteriore (poi revocato), non determina il riconoscimento della qualitą di coerede in capo al destinatario dell'attribuzione patrimoniale, non potendo il chiamato disporre della delazione, sicché solo l'erede istituito č tenuto al pagamento dei debiti ereditari, non configurandosi in tal caso una vendita di ereditą (soggetta a forma scritta "ad substantiam") e, conseguentemente, una responsabilitą solidale dell'acquirente ex art. 1546 c.c..
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