(massima n. 1)
La regola dell'integrazione del contratto secondo gli usi di cui all'art. 1374 c.c. opera esclusivamente in relazione a quegli effetti del contratto in ordine ai quali le parti non abbiano espresso la loro volontą o l'abbiano espressa in modo lacunoso e ambiguo, e va quindi esclusa quando, secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito, le parti abbiano compiutamente ed univocamente regolato gli effetti del contratto ed il contenuto delle loro prestazioni.