(massima n. 1)
L'art. 1374 c.c. trova applicazione soltanto in sede di integrazione degli effetti di una gią manifestata volontą negoziale. Siffatta funzione integrativa non modifica il contratto, con l'aggiungere ad esso qualcosa, in quanto le ulteriori conseguenze, che se ne fanno derivare secondo la legge, gli usi e l'equitą, corrisponde all'intento voluto dalle parti.