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Articolo 1356 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Pendenza della condizione

Dispositivo dell'art. 1356 Codice Civile

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi(1).

L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi(2).

Note

(1) In tal caso non è tutelato solo l'interesse dell'alienante all'eventuale risoluzione ma anche quello dell'acquirente, che può esercitare il diritto.
(2) La parte che aspira alla titolarità del diritto versa in una situazione giuridica qualificabile come aspettativa, quale situazione protetta in via strumentale, ovvero in relazione al sorgere definitivo del diritto. La tutela dell'aspettativa sia attua attraverso gli atti conservativi ed imponendo all'altra parte l'onere di comportarsi secondo buona fede (v. 1358, 1359, 1175 c.c.).

Ratio Legis

Nel periodo di pendenza della condizione è consentito al soggetto che potrebbe diventare o rimanere titolare di quel diritto compiere atti tendenti a conservarlo, poprio in vista del suo sorgere: questo soggetto è l'acquirente se la condizione è sospensiva e l'alienante se è risolutiva.

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Condicio pendet

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

207 Si è regolato l'effetto della pendenza della condizione più minutamente di quanto non facesse il progetto della Commissione reale.
208 Tra gli atti conservativi che si rendono legittimi in pendenza della condizione sospensiva si è posto espressamente il diritto di chiedere una cauzione (art. 226); si è chiarita la posizione dell'acquirente di un diritto condizionato nel senso che, se la condizione è sospensiva, in pendenza di questa il diritto non si può esercitare, mentre l'esercizio è ammissibile in pendenza di una condizione risolutiva (art. 226 cpv.).
La distinzione si spiega da sé: durante la pendenza della condizione sospensiva non sussiste ancora il diritto è oggetto del contratto, ma sussiste solamente la speranza del diritto, mentre, pendente la condizione risolutiva, esiste il diritto, ma vi è soltanto la possibilità che esso venga meno.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

620 Durante la pendenza della condizione possono essere compiuti tutti gli atti tendenti alla conservazione del proprio diritto. E' ovvio che il relativo potere spetta all'acquirente nel caso di negozio sotto condizione sospensiva (art. 1356 del c.c., primo comma) e all'alienante se ii negozio è subordinato a condizione risolutiva (art. 1356, secondo comma), sul riflesso che la condizione risolutiva per una delle parti è, in sostanza, sospensiva per la parte che si contrappone alla prima. La pendenza della condizione non esclude la disponibilità del diritto ad opera dell'attuale titolare. Ma la trasmissione sarà egualmente subordinata alla condizione a cui era soggetto il diritto trasmesso; perciò, sarà sotto condizione sospensiva o risolutiva, se il diritto oggetto dell'alienazione era subordinato rispettivamente all'una o all'altra (art. 1357 del c.c.). Si è dunque generalizzata la norma contenuta nell'art. 1976 cod. civ. del 1865. Si vuole, in fondo, che tutti i poteri di cui consta il diritto siano esercitati in modo da non arrecare pregiudizio alla parte interessata all'avvertimento della condizione; il che è ripetuto nell'art. 1358 del c.c. a proposito del dovere di buona fede imposto a chi ha attualmente il potere di esercitare il diritto sottoposto a condizione. Nell'art. 1358 del c.c. si sintetizzano i principii di responsabilita espressi nell'art. 1163 del cod. civ. abrogato per il caso di perimento o di deterioramento della cosa che è oggetto della prestazione; ma la formula del codice del 1865 viene dilatata fino a creare, quando ciò sia richiesto dalla buona fede, un obbligo di agire attivamente per la conservazione del diritto dell'altra parte, e a sancire una responsabilità per la violazione di tale obbligo: non si distingue tra condizione risolutiva e condizione sospensiva, nè tra negozio obbligatorio e negozio traslativo, in conseguenza del rilevato carattere generale del dovere di buona fede. Tale dovere importa che l'intereseato non deve ostacolare il libero svolgimento del fatto da cui deve dipendere l'efficacia o la risoluzione del contratto: perciò la condizione deve considerarsi come avverata se è mancata per un impedimento proveniente dall'interessato. Ma l'impedimento dovrà risalire a un comportamento colposo, perché la finzione di avveramento è una sanzione, e, nel nostro sistema, normalmente è la colpa la base della responsabilità. Il che era pacifico nell'interpretazione dell'art. 1169 del c.c., e oggi trovasi espressamente stabilito nell'art. 1359 del c.c.. Si può altresì influire sul corso naturale dell'evento posto in condizione, provocandone con proprio vantaggio l'avveramento. Non si è contemplata tale ipotesi per applicarvi una corrispondente sanzione, parche non può a priori ritenersi che sia normalmente illecito simile comportamento; l'illiceità potrà dipendere dalle circostanze.

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