Cass. civ. n. 20226/2018
Nel rapporto giuridico che si costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita, il pagamento del prezzo ancora dovuto (dal promissario acquirente), pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore e la funzione di una condizione sospensiva dell'effetto traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento, o a divenire irrealizzabile, precludendo l'effetto condizionato, nell'ipotesi di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promissario compratore assuma i caratteri dell'inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non pił possibile l'adempimento tardivo contro la volontą di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 6498/1991
In tema di concordato fallimentare con assuntore, nel caso in cui una clausola del concordato differisca il trasferimento dei beni all'assuntore, subordinandolo all'esecuzione, da parte di questo ultimo, degli obblighi cui si č assoggettato, l'eventuale atto di disposizione dei beni del fallito posto in essere dall'assuntore prima dell'avveramento della detta condizione genera un vincolo di mero carattere obbligatorio, sussumibile nel paradigma dell'art. 1357 c.c., con la conseguenza che, ove divenga impossibile l'avveramento della condizione (nella specie, a seguito dell'annullamento del concordato), il suddetto atto dispositivo non acquista efficacia ed il bene che ne ha formato oggetto rimane nella massa, nella disponibilitą del curatore del riaperto fallimento, senza che da parte di questo sia a tal fine necessario l'esercizio dell'azione revocatoria.