(massima n. 1)
Alle firme apposte — senza alcuna puntualizzazione al riguardo — dalle parti su ciascuno dei fogli separati dei quali sia composto un unico documento recante un contratto non può attribuirsi il significato e l'effetto di un'approvazione specifica delle singole clausole negoziali riportate sul foglio stesso, quale richiesta ai fini del secondo comma dell'art. 1341 c.c., atteso che da una parte tale firma ha solo il significato di attestare l'appartenenza del foglio e delle pattuizioni in esse riportate al complesso del documento e quindi dell'atto in esso contenuto e che d'altra parte mancano il richiamo individuante le singole clausole vessatorie e l'espressa dichiarazione di specifica approvazione delle stesse.