(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., come modificato dall'art. 18 del decreto legge 6 febbraio n. 18, convertito dalla legge 7 aprile 2003 n. 63, nei giudizi relativi ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., che siano stati instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003, il giudice di pace non giudica secondo equità anche quando il valore della controversia sia inferiore ad euro 1100.