(massima n. 1)
Una clausola inserita a penna da una parte in un modello gią predisposto a stampa, arricchendo il contratto di un contenuto dallo stesso non previsto, deve intendersi predisposta a norma dell'art. 1342 c.c. a danno dell'altra parte la quale, per renderla efficace, qualora sia di natura vessatoria, deve approvarla specificamente per iscritto a termini dell'art. 1341, potendo in difetto, farne valere l'inefficacia, a prescindere dalla possibilitą di giovarsi altresģ della querela di falso ove l'inserimento della clausola integri gli estremi della falsificazione del contratto.