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Articolo 393 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Incapacitą o rimozione del curatore

Dispositivo dell'art. 393 Codice Civile

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384 [129](1).

Note

(1) L'ultimo comma dell'art. 348 è stato abrogato dall'art. 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944 n. 25 e dall'art. 3 del d. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944 n. 287. Essendo peraltro richiamate specifiche norme, si ritiene che non possano estendersi al curatore ulteriori norma tratte dalla disciplina della tutela.

Spiegazione dell'art. 393 Codice Civile

Al curatore vengono applicate, per estensione, solo alcune delle norme dettate in relazione alla incapacità o alla rimozione del tutore. È facile giustificare l'estensione ed è pure facile giustificare l'esclusione.
Si escludono le norme relative alla dispensa e all'esonero, perché l'ufficio del curatore è assai meno gravoso di quello del tutore. Non potevano, invece, essere escluse le norme sull'incapacità contenute nell'art. 350; e non potevano del pari essere escluse quelle relative alla rimozione, contenute nell'art. 384.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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