Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 426 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Durata dell'ufficio

Dispositivo dell'art. 426 Codice Civile

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato [424] oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente(1), degli ascendenti o dei discendenti(2).

Note

(1) Le parole «della persona stabilmente convivente,» sono state inserite dall'art. 8 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.
(2) La cessazione dall'ufficio (salvi i casi di morte dell'interdetto o dell'inabilitato) consegue ad apposita domanda del tutore o del curatore, presentata al giudice tutelare alla scadenza del decennio.

Spiegazione dell'art. 426 Codice Civile

L'assistenza del tutore o del curatore è, in sostanza, un non lieve munus publicum di solidarietà sociale. Ma, per gli estranei, richiede dei limiti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!