Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato [424] oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente(1), degli ascendenti o dei discendenti(2).
Note
(1)
Le parole «della persona stabilmente convivente,» sono state inserite dall'art. 8 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.
(2)
La cessazione dall'ufficio (salvi i casi di morte dell'interdetto o dell'inabilitato) consegue ad apposita domanda del tutore o del curatore, presentata al giudice tutelare alla scadenza del decennio.