(massima n. 1)
Nella formazione dell'inventario a norma dell'art. 363 c.c., la circostanza che l'inventario stesso sia stato richiesto ed effettuato oltre i termini di legge può incidere sulla responsabilità dei soggetti che hanno dato luogo al ritardo ma non influisce sulla natura dell'atto compiuto dal notaio. Consegue che anche in tal caso l'inventario dev'essere compiuto alla presenza di due testimoni, come previsto dall'art. 363, senza che possa richiamarsi la disciplina prevista dall'art. 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il notaio delegato dal giudice aveva l'obbligo di farsi assistere dai testimoni).