Prima che sia compiuto l'inventario(1), la amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione(2).
Note
(1)
Con il deposito in tribunale, e con il giuramento di cui all'art. 363 del c.c. già esposto, si perfeziona l'inventario; sino a prima, il tutore non sarà nella piena conoscenza dello stato del patrimonio del minore e non potrà agire con la certezza di realizzare gli atti più opportuni.
(2)
Non sono dilazionabili gli affari che comporterebbero per il minore un pregiudizio (prevalentemente economico, stante la natura delle norme in questione) da ritardo qualora compiuti oltre il tempo opportuno (Cass. n. 2048/1955).