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Articolo 370 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Amministrazione prima dell'inventario

Dispositivo dell'art. 370 Codice Civile

Prima che sia compiuto l'inventario(1), la amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione(2).

Note

(1) Con il deposito in tribunale, e con il giuramento di cui all'art. 363 del c.c. già esposto, si perfeziona l'inventario; sino a prima, il tutore non sarà nella piena conoscenza dello stato del patrimonio del minore e non potrà agire con la certezza di realizzare gli atti più opportuni.
(2) Non sono dilazionabili gli affari che comporterebbero per il minore un pregiudizio (prevalentemente economico, stante la natura delle norme in questione) da ritardo qualora compiuti oltre il tempo opportuno (Cass. n. 2048/1955).

Spiegazione dell'art. 370 Codice Civile

Con gli articoli 369 e 370 si stabiliscono, in forma specifica nell'uno, ed in forma generica nell'altro, rispettivamente, gli atti che il tutore deve o può fare durante il periodo che precede la chiusura delle operazioni di inventario.
Da notare soltanto, rispetto all'art. 369 c.c., che viene consentito al tutore di trattenere le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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