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Articolo 306 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Revoca per indegnitą dell'adottato

Dispositivo dell'art. 306 Codice Civile

La revoca dell'adozione [307] può essere pronunziata dal tribunale [35] su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita(1) di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale [18 c.p.] non inferiore nel minimo a tre anni(2).

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti [309, 463, 536].

Note

(1) La norma si applica, a fortiori, nei casi di omicidio (pur essendo testualmente ed esclusivamente indicato il tentato omicidio di cui all'art. 56 del c.p.).
(2) Essendo la revoca uno strumento a carattere eccezionale, non subisce l'interpretazione estensiva. In generale si nota come l'elencazione delle cause di indegnità abbia carattere tassativo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 306 Codice Civile

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SAMANTHA C. C. chiede
lunedģ 07/03/2011 - Lazio

“Esiste la possibilità di fare una semplice rinuncia dell'adozione di persona maggiorenne da parte dell'adottante per motivi personali.”

Consulenza legale i 08/03/2011

L’adozione dei maggiori d’età è compiutamente regolata dalla disciplina contenuta nel codice civile.
Nel caso di specie occorre verificare a che punto del procedimento ci si trova. Va premesso che l’art. 296 del c.c. prevede il consenso espresso sia dell’adottante che dell’adottando (o dei suoi genitori), con ciò richiedendo la consapevolezza su ciò che si sta facendo. A garanzia della libera formazione della volontà delle parti è anche previsto il controllo / accertamento ad opera del Tribunale ai sensi dell’art. 312 del c.c..

Ora, se è già intervenuta sentenza definitiva che dichiara l’adozione, ex art. 313 del c.c., entro 30 giorni dalla sua comunicazione, si è abilitati a proporre impugnazione alla Corte d’Appello competente. Mentre, oltre tale termine è possibile la c.d. revoca dell’adozione, ammessa solo nei casi espressamente preveduti dal codice (art. 305 del c.c.). Pertanto,o i motivi personali a cui si è fatto riferimento possono ricondursi a motivi di impugnazione, o ai fini della revoca, devono rientrare nelle ipotesi previste dal codice.