(1)Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge(2) o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato.
(1)Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge(2) o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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