(1)Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
- 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
- 2) se l'adozione conviene all'adottando(2).
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 64 della L. 4 maggio 1983 n. 184.
(2)
Con la norma in esame il giudice potrà valutare tanto la legittimità dell'adozione quanto la sua effettiva corrispondenza all'interesse dell'adottando.