(massima n. 1)
L'azione di disconoscimento, contestazione o reclamo della legittimità, qualora coinvolga un minore, comporta la scissione della posizione processuale del medesimo, rappresentato da un curatore ad hoc (art. 247, comma secondo, c.c.), da quella di rappresentanza del genitore o del tutore in genere; conseguentemente il curatore speciale non deve farsi autorizzare a stare in giudizio dal giudice tutelare, poiché egli è stato nominato proprio perché eserciti i poteri processuali nell'interesse del minore, il cui status viene ad essere contestato, nell'arco dell'intero giudizio.