Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio(1).
Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio(1).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 7029/2024
A differenza dei contributi economici che riguardano la prole, le condizioni che regolano gli aspetti patrimoniali dei rapporti reciproci tra i coniugi rientrano nell'area dei diritti a c.d. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, potendo rivestire carattere di diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale in favore del beneficiario, di guisa che la prospettazione formulata dall'obbligato all'assegno divorzile circa l'indisponibilità del suo preteso diritto a non corrispondere l'assegno divorzile risulta infondata, così come la connessa deduzione di nullità della clausola dell'accordo divorzile con la quale si impegnava a non chiedere la modifica delle condizioni di divorzio per effetto della contrazione di nuovo matrimonio.Cass. civ. n. 32724/2023
Gli accordi con i quali i coniugi fissano preventivamente il regime giuridico-patrimoniale in vista della futura separazione o del futuro divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 c.c. (La Suprema Corte, nella fattispecie in esame, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando come i Giudici di merito non avevano offerto alcun concreto elemento contezza da cui desumere il raccordo tra la paventata violazione dei doveri inderogabili in materia materiale e l'integrazione di un'ipotesi di simulazione oggettiva parziale a seguito di un contratto di cessione di partecipazioni sociali).Cass. civ. n. 20745/2022
Degli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.Cass. civ. n. 11012/2021
Posto che gli accordi tra i coniugi che fissano il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono nulli per illiceità della causa, il giudice del divorzio deve accertare se la rendita vitalizia, costituita da un coniuge in favore dell'altro, nell'ambito di un accordo intervenuto in sede di separazione consensuale, sia estranea o meno alla disciplina inderogabile dei rapporti tra i coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva confermato l'assegno divorzile alla ex moglie, sulla base delle pattuizioni della separazione consensuale, in forza delle quali i coniugi avevano sciolto il patrimonio mobiliare e immobiliare e regolato le ragioni reciproche di credito, nonché riconosciuto alla moglie un assegno «vita natural durante»; tanto però senza averne qualificato la natura giuridica, e quindi senza aver verificato se lo stesso fosse stato solo occasionato dalla separazione, in quanto appunto rientrante nella definizione economica in oggetto, ovvero se, illecitamente, si inserisse nell'ambito di una definizione dei rapporti in vista del futuro divorzio).Cass. civ. n. 5065/2021
In tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore.Cass. civ. n. 2224/2017
Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la dazione di una somma di denaro alla moglie, pattuita in sede di separazione, possa assumere anche la valenza di anticipazione dell'assegno divorzile, così da condurre alla revoca della relativa previsione).Cass. civ. n. 1810/2000
Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 C.C. Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione — specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio (nella specie era stabilito che se la moglie si fosse opposta alla domanda di divorzio sarebbe stata obbligata al rilascio dell'immobile entro 10 giorni dalla richiesta) — potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!