(massima n. 1)
Posto che gli accordi tra i coniugi che fissano il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono nulli per illiceità della causa, il giudice del divorzio deve accertare se la rendita vitalizia, costituita da un coniuge in favore dell'altro, nell'ambito di un accordo intervenuto in sede di separazione consensuale, sia estranea o meno alla disciplina inderogabile dei rapporti tra i coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva confermato l'assegno divorzile alla ex moglie, sulla base delle pattuizioni della separazione consensuale, in forza delle quali i coniugi avevano sciolto il patrimonio mobiliare e immobiliare e regolato le ragioni reciproche di credito, nonché riconosciuto alla moglie un assegno «vita natural durante»; tanto però senza averne qualificato la natura giuridica, e quindi senza aver verificato se lo stesso fosse stato solo occasionato dalla separazione, in quanto appunto rientrante nella definizione economica in oggetto, ovvero se, illecitamente, si inserisse nell'ambito di una definizione dei rapporti in vista del futuro divorzio).