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Possibile condizionare il pagamento del mantenimento alla frequentazione del figlio?

Famiglia - -
Possibile condizionare il pagamento del mantenimento alla frequentazione del figlio?
Il Tribunale di Milano, con una recente ordinanza del 11 marzo 2016, si è pronunciato in merito al sempre tanto discusso tema dell’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione o divorzio.

In questo caso, il Giudice si è trovato ad affrontare il quesito relativo all’ammissibilità di un accordo tra i coniugi in base al quale il pagamento del mantenimento sarebbe subordinato e condizionato alla frequentazione del figlio da parte del genitore.

In proposito, va osservato che l’art. 155 del c.c. prevede espressamente che “il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.

In altri termini, ciò significa che il giudice della separazione o del divorzio disporrà, di regola, l’affidamento condiviso dei figli (con la conseguenza che gli stessi verranno affidati ad entrambi i genitori, nonostante venga poi stabilito che gli stessi stabiliscano la loro residenza prevalente presso l’uno o l’altro degli stessi), mentre l’affidamento esclusivo rappresenta un’eccezione che può trovare applicazione solo laddove vi siano delle specifiche circostanze che inducono a ritenere che l’affidamento ad entrambi i genitori non corrisponda al preminente interesse del figlio.

Nel caso all’esame del Tribunale, due ex coniugi avevano chiesto al Giudice di confermare il loro accordo relativo all’affidamento della figlia minore, in base al quale la medesima sarebbe stata affidata in via esclusiva alla madre, con diritto del padre di vigilare sull’affidamento stesso e di contribuire al mantenimento della figlia ma solo in caso di frequentazione della stessa.

I genitori, dunque, subordinavano il pagamento del mantenimento da parte del padre al fatto che il medesimo si trovasse a frequentare la stessa, escludendolo in caso contrario.

Ebbene, il Tribunale di Milano non ritiene di poter approvare un accordo di questo tipo, il quale appare palesemente in contrasto con i doveri inderogabili derivanti dal matrimonio (tra i quali rientra, ovviamente, anche il dovere di contribuire al mantenimento dei figli, in proporzione alle rispettive condizioni economico-patrimoniali).
Non solo: il Tribunale osserva anche come la mancata frequentazione dei figli da parte del padre non potrebbe in alcun modo avere l’effetto di ridurre l’importo dovuto a titolo di mantenimento. Infatti, la mancata frequentazione da parte del padre comporta inevitabilmente un aumento delle spese in capo alla madre, la quale, dunque, avrebbe diritto a veder, al contrario, aumentato l’importo dovuto a titolo di mantenimento.

In proposito, infatti, il Giudice osserva come l’art. 160 c.c. prevede espressamente che “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio” e come “la regola dell'affidamento condiviso non è negoziabile dai genitori e, soprattutto, non è ammissibile una rinuncia all'affido bigenitoriale da parte di uno dei partners, in quanto trattasi di un diritto del fanciullo e non dei genitori: quanto è oggi reso evidente dall'art. 315-bis c.c., come introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219”.

In particolare, il Tribunale rileva come “l'obbligo del mantenimento sorge per effetto stesso della procreazione, quale atto consapevole e responsabile che, a prescindere dai progetti dei coniugi, germina in capo a padre e madre l'obbligazione inderogabile del mantenimento”, con la conseguenza che una clausola che subordini il pagamento dell’assegno di mantenimento al fatto della frequentazione deve ritenersi radicalmente nulla.


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