(massima n. 1)
Gli accordi con i quali i coniugi fissano preventivamente il regime giuridico-patrimoniale in vista della futura separazione o del futuro divorzio sono invalidi per illiceitą della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilitą dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 c.c. (La Suprema Corte, nella fattispecie in esame, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando come i Giudici di merito non avevano offerto alcun concreto elemento contezza da cui desumere il raccordo tra la paventata violazione dei doveri inderogabili in materia materiale e l'integrazione di un'ipotesi di simulazione oggettiva parziale a seguito di un contratto di cessione di partecipazioni sociali).