(massima n. 1)
A differenza dei contributi economici che riguardano la prole, le condizioni che regolano gli aspetti patrimoniali dei rapporti reciproci tra i coniugi rientrano nell'area dei diritti a c.d. disponibilitą attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, potendo rivestire carattere di diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata dalla finalitą assistenziale in favore del beneficiario, di guisa che la prospettazione formulata dall'obbligato all'assegno divorzile circa l'indisponibilitą del suo preteso diritto a non corrispondere l'assegno divorzile risulta infondata, cosģ come la connessa deduzione di nullitą della clausola dell'accordo divorzile con la quale si impegnava a non chiedere la modifica delle condizioni di divorzio per effetto della contrazione di nuovo matrimonio.