(1)Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati [1425 ss.] su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa(2).
(1)Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati [1425 ss.] su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa(2).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 12117/2014
Il contratto di compravendita immobiliare, stipulato dal genitore esercente la potestà sul figlio minorenne, impiegando il denaro di questo nell'interesse proprio, in violazione delle modalità prescritte dal giudice tutelare in sede di autorizzazione, è annullabile su iniziativa del figlio, ai sensi dell'art. 322 cod. civ., decorrendo il termine quinquennale di prescrizione dal compimento della maggiore età. Né è precluso l'accoglimento della domanda di annullamento parziale per incapacità legale, attinente alla sola parte del contratto che indica la persona dell'acquirente, in applicazione analogica dell'art. 1432 cod. civ., allorché ne faccia richiesta lo stesso soggetto in precedenza incapace, ritenendo la soluzione conforme ai propri interessi e purché non ne derivi alcun pregiudizio per la controparte.Cass. pen. n. 931/1998
Deve riconoscersi al tribunale investito dell'appello in materia de libertate, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., il potere di fondare la propria decisione (pur nell'ambito dei motivi proposti e, quindi, nell'osservanza del principio devolutivo), anche sulla base di elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati nell'ordinanza impugnata, quali, in particolare, gli elementi che il pubblico ministero abbia acquisito a seguito dell'espletamento di attività integrativa d'indagine; ciò avuto anche riguardo alla inesistenza di ragioni che precludano l'applicabilità, anche nel procedimento incidentale in questione, della disciplina dettata dall'art. 603, commi 2 e 3 c.p.p.Cass. civ. n. 7044/1988
La mancanza di autorizzazione del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età non dà luogo ad inesistenza o nullità degli atti stessi, bensì alla loro annullabilità ai sensi dell'art. 322 c.c., la quale può essere fatta valere soltanto dal genitore (che abbia agito in rappresentanza del figlio) o dal figlio medesimo, e non anche dalla controparte del negozio.Cass. civ. n. 6057/1981
Con riguardo alla donazione in favore di un minore, l'inosservanza delle norme circa l'autorizzazione all'accettazione integra una mera ragione di annullabilità dell'atto, ai sensi dell'art. 322 c.c., deducibile soltanto dai soggetti contemplati in tale norma, e, pertanto non può essere fatta valere dai coeredi, in sede di divisione ereditaria, quale mezzo al fine di comprendere il bene donato nell'asse ereditario.
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