(1)I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore [1471 n. 3].
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati(2) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa [1425].
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore [1260 ss.].