(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 321 c.c., cosi come modificato dall'art. 144 della L. 19 maggio 1975, n. 151, giudice competente a nominare un curatore speciale al minore, nel caso in cui entrambi i genitori, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestą, non possono o non vogliono compiere uno o pił atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, č il tribunale ordinario e non il tribunale dei minorenni, né il giudice tutelare, atteso che il riferimento ai provvedimenti del giudice tutelare a proposito dell'art. 321 c.c., contenuto nell'art. 45, primo comma, disp. att. c.c., deve intendersi fatto con riferimento al primo comma di detto articolo, non pił sussistente nella unitaria formulazione del nuovo testo dell'art. 321, con la conseguenza che questo deve essere inteso, in mancanza di un'espressa attribuzione della detta competenza al tribunale dei minorenni o a diversa autoritą giudiziaria, come riferito al tribunale ordinario.