(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
77 Taluno ha ritenuto eccessivo prescrivere, come faceva il progetto, nel caso che il giudice respinga l'istanza per la dichiarazione di morte presunta dell'assente, che la domanda non possa ripresentarsi prima del decorso di tre anni, specialmente quando sopraggiungano nuovi elementi di fatto a corroborare la domanda stessa. In verità, l'unico elemento nuovo può essere dato da un ulteriore decorso di tempo, successivo al rigetto della prima istanza, e perciò sembra sufficiente stabilire il termine minimo per la riproduzione dell'istanza stessa. Se i nuovi elementi dovessero consistere in notizie sulla persona dell'assente esse potrebbero influire sulla data a cui risale l'ultima notizia. Se dovessero invece provare l'avvenuta morte dell'assente, l'ipotesi esorbiterebbe dal campo di applicazione della norma. Tuttavia per andare incontro, almeno in parte, ai voti espressi, è stato ridotto nell'art. 59 il termine minimo a due anni.