(massima n. 1)
La validità della deliberazione dell'assemblea di un'associazione deve essere riscontrata con riferimento alla legge del tempo in cui viene adottata. Pertanto, nel caso di deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione ad altri del suo patrimonio, che sia stata resa, nel vigore del vecchio codice di commercio, con la maggioranza prescritta dallo statuto, la sopravvenuta entrata in vigore dell'attuale codice civile non può spiegare effetti invalidanti, in relazione alla non corrispondenza di detta maggioranza con quella imposta dall'art. 21, terzo comma, c.c. (tre quarti degli associati), senza che rilevi la circostanza che l'indicata devoluzione patrimoniale abbia avuto attuazione con atti posti in essere nella vigenza del nuovo codice (e restando altresì ininfluenti, sulla validità della delibera, le questioni circa inefficacia di tale devoluzione, in quanto disposta in favore di ente non ancora riconosciuto dall'autorita governativa).