(massima n. 1)
Le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 c.c.) - applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute - non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullitą od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato.