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Articolo 25 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Dirigenti delle istituzioni scolastiche

Dispositivo dell'art. 25 TUPI

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150(1).

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, commi 1 e 3 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106.
Il D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

Massime relative all'art. 25 TUPI

C. Conti n. 432/2012

Le variazioni nella formazione delle classi e nell'adeguamento dell'organico successive alla definizione dell'organico di diritto rivestivano carattere eccezionale e, pertanto, sono consentite nei limiti di quanto strettamente necessario, in ragione delle effettive variazioni del numero delle iscrizioni. Ebbene, premesso che l'iscrizione poteva ritenersi perfezionata con la presentazione della richiesta firmata dal genitore dell'alunno unitamente al pagamento della relativa quota di iscrizione e della prima rata anticipata mensile, potevano ritenersi regolarmente iscritti solo gli alunni che avessero adempiuto a tutte le elencate incombenze. Di conseguenza, la dirigente scolastica, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, avrebbe dovuto tenere conto solo del numero di iscrizioni perfezionate e proporre l'adeguamento dell'organico solo se e nella misura esatta in cui lo stesso si fosse reso indispensabile per l'effettivo aumento delle iscrizioni perfezionate. Pertanto il comportamento della dirigente scolastica, consistito nell'avere indotto, fornendo informazioni inesatte sul numero degli iscritti, il C.S.A. ad assegnare all'istituto personale educativo ulteriore rispetto a quello giustificato dal numero delle iscrizioni perfezionate, ha determinato un danno all'erario consistente nei costi sostenuti per il pagamento del personale in esubero, nonché nei costi sostenuti per il pagamento delle supplenze per sostituire detto personale in esubero assente.

Cass. civ. n. 28282/2009

In materia di pubblico impiego, è legittimo e rientra nelle attribuzioni dei dirigenti scolastici - ai quali l'art. 25 del d.l.vo n. 165 del 2001 attribuisce autonomi poteri di direzione e di coordinamento del personale - il trasferimento di un insegnante, nell'ambito del medesimo circolo didattico, per esigenze organizzative e di servizio, qualora si verifichi una situazione di conflittualità tra il medesimo docente e i genitori degli alunni del plesso scolastico di provenienza. Tale provvedimento, che se correttamente motivato non è sindacabile in cassazione, ha natura diversa dal licenziamento disciplinare e da quello previsto per incompatibilità ambientale dagli artt. 468 e 469 del d.l.vo n. 297 del 1994, che ha natura cautelare e strumentale all'esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, da individuare non solo in quelli amministrativi di carattere gestionale ma anche di quelli attinenti all'esercizio della funzione disciplinare, e che nella specie il dirigente scolastico ha ritenuto di non adottare, atteso che i tempi e le modalità di avvicendamento del luogo di insegnamento gli hanno consentito di far ricorso ai poteri organizzativi a lui riconosciuti dall'ordinamento.

Cass. civ. n. 6460/2009

In tema di poteri dei dirigenti pubblici, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni decisamente più ridotte rispetto a quelle spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che ai primi non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, che è, invece, esplicitamente previsto (dall'art. 16 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001) per i dirigenti di uffici dirigenziali generali.

Cass. civ. n. 9129/2008

In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina applicabile alla gestione del rapporto di lavoro prescinde dalla data di inizio del rapporto medesimo e dalla natura, autoritativa o meno, del relativo atto costitutivo; ne consegue che, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 275 del 1999, delle funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale o periferica in materia di stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica, ove il dipendente presta lavoro, il potere di dispensarlo dal servizio per incapacità didattica, dovendosi escludere che tale competenza rientri tra quelle rimaste riservate all'amministrazione centrale o periferica, attesa, da un lato, la tacita abrogazione dell'art. 513 del D.Lgs. n. 297 del 1994 per incompatibilità con la disposizione generale di cui al combinato disposto degli artt. 14 del D.P.R. n. 275 del 1999 e 25, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (che attribuisce al dirigente scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale) e, dall'altro, l'assenza di ulteriori specifiche disposizioni derogatorie.

Cons. Stato n. 1021/2000

Le previgenti competenze degli organi collegiali non costituiscono un limite alle nuove attribuzioni della dirigenza scolastica, in via di principio onnicomprensive, cosicché devono ritenersi superate le competenze di questi ultimi in materia di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane che invadano l'area di azione del dirigente.

C. Conti n. 424/2000

Si verifica danno patrimoniale da disservizio nel caso in cui vi sia stata un'approssimativa gestione del personale di un istituto che abbia compromesso gli obiettivi della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'agere amministrativo.

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