(massima n. 1)
In tema di poteri dei dirigenti pubblici, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni decisamente pił ridotte rispetto a quelle spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che ai primi non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, che č, invece, esplicitamente previsto (dall'art. 16 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001) per i dirigenti di uffici dirigenziali generali.