(massima n. 1)
Le variazioni nella formazione delle classi e nell'adeguamento dell'organico successive alla definizione dell'organico di diritto rivestivano carattere eccezionale e, pertanto, sono consentite nei limiti di quanto strettamente necessario, in ragione delle effettive variazioni del numero delle iscrizioni. Ebbene, premesso che l'iscrizione poteva ritenersi perfezionata con la presentazione della richiesta firmata dal genitore dell'alunno unitamente al pagamento della relativa quota di iscrizione e della prima rata anticipata mensile, potevano ritenersi regolarmente iscritti solo gli alunni che avessero adempiuto a tutte le elencate incombenze. Di conseguenza, la dirigente scolastica, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, avrebbe dovuto tenere conto solo del numero di iscrizioni perfezionate e proporre l'adeguamento dell'organico solo se e nella misura esatta in cui lo stesso si fosse reso indispensabile per l'effettivo aumento delle iscrizioni perfezionate. Pertanto il comportamento della dirigente scolastica, consistito nell'avere indotto, fornendo informazioni inesatte sul numero degli iscritti, il C.S.A. ad assegnare all'istituto personale educativo ulteriore rispetto a quello giustificato dal numero delle iscrizioni perfezionate, ha determinato un danno all'erario consistente nei costi sostenuti per il pagamento del personale in esubero, nonché nei costi sostenuti per il pagamento delle supplenze per sostituire detto personale in esubero assente.