(massima n. 1)
Le previgenti competenze degli organi collegiali non costituiscono un limite alle nuove attribuzioni della dirigenza scolastica, in via di principio onnicomprensive, cosicché devono ritenersi superate le competenze di questi ultimi in materia di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane che invadano l'area di azione del dirigente.