(massima n. 1)
In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina applicabile alla gestione del rapporto di lavoro prescinde dalla data di inizio del rapporto medesimo e dalla natura, autoritativa o meno, del relativo atto costitutivo; ne consegue che, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 275 del 1999, delle funzioni gią di competenza dell'amministrazione centrale o periferica in materia di stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica, ove il dipendente presta lavoro, il potere di dispensarlo dal servizio per incapacitą didattica, dovendosi escludere che tale competenza rientri tra quelle rimaste riservate all'amministrazione centrale o periferica, attesa, da un lato, la tacita abrogazione dell'art. 513 del D.Lgs. n. 297 del 1994 per incompatibilitą con la disposizione generale di cui al combinato disposto degli artt. 14 del D.P.R. n. 275 del 1999 e 25, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (che attribuisce al dirigente scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale) e, dall'altro, l'assenza di ulteriori specifiche disposizioni derogatorie.