1. Le disposizioni del presente capo , ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano:
- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) alle attivitą di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- c) ai lavori svolti in mare.