Cass. civ. n. 22939/2018
In tema di IRES, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Fattispecie relativa ad associazione sportiva dilettantistica iscritta al Coni).
Cass. civ. n. 11048/2018
In tema di imposte sui redditi, l'applicazione della franchigia di cui all'art. 143 del TUIR presuppone che l'attività sia svolta da un ente qualificabile come non commerciale: in applicazione delle regole generali desumibili dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per fruire di detto beneficio da parte di colui il quale lo invoca, senza che sia a tal fine sufficiente allegare lo statuto dell'ente.
Cass. civ. n. 8322/2015
In tema di IRPEG, l'esenzione dal relativo pagamento sancita dall'art. 88 (oggi 74), comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguarda solo gli organi e le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, i consorzi ed associazioni tra enti locali, nonché gli enti gestori di demani collettivi, non anche gli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine dell'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie (nella specie, l'Opera Pia Società Asili d'Infanzia), che, invece, sono assoggettati al pagamento in forza del combinato disposto di cui agli artt. 87 (oggi 73), comma 1, lett. c), 88 (oggi 74), comma 2, e 108 (oggi 143) del d.P.R. cit. che assegna rilievo all'attività, non commerciale, per cui detti enti sono stati istituiti. Ne consegue che il reddito complessivo di questi ultimi va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, che mantengono la loro autonomia impositiva e non confluiscono nell'unica categoria del reddito d'impresa, senza che sia applicabile la deroga di cui all'art. 40 (oggi 43) del d.P.R. n. 917 del 1986. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. della Sicilia, sez. dist. di Messina, 16/11/2011)
Cass. civ. n. 22598/2006
In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), gli enti di tipo associativo non godono di uno "status" di "extrafiscalità", che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro - come si evince dall'art. 111, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile nella specie, "ratione temporis") - svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. Il disposto dell'art. 111, comma primo, del d.P.R. n. 917 cit. - in forza del quale le attività svolte dagli enti associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce d'altro canto una deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del d.P.R. n. 917, secondo la quale l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: con la conseguenza che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva accolto il ricorso proposto da un'associazione dedita all'assistenza dei disabili sulla base della sola astratta considerazione dell'assenza dei fini di lucro dell'associazione, omettendo di accertare la natura dell'attività in concreto svolta). (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Siracusa, 24 Aprile 2002)
Cass. civ. n. 9529/1999
Ai fini della previsione di cui alla seconda parte dell'art. 108 del d.P.R. n. 917 del 1986, la quale esclude dall'assoggettamento ad IRPEG i redditi provenienti, agli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma primo dell'art. 87 dello stesso d.P.R., dallo svolgimento di attività di "prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 cod. civ., rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione", va escluso che la funzione educativa e di istruzione svolta da un asilo da essa gestito rientri nelle finalità istituzionali di una parrocchia, posto che esso asilo si pone all'esterno del ruolo istituzionale svolto dall'ente nel suo rapporto di ordine religioso con la comunità dei fedeli; va altresì escluso che la gestione di un tal tipo di attività non richieda una specifica organizzazione (mezzi materiali, strutture adeguate, personale docente e non). (cassa con rinvio, Comm. Tribut. Reg. Campobasso, 21 aprile 1997)