(massima n. 1)
In tema di IRES, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attivitą rese in conformitą ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (gią 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Fattispecie relativa ad associazione sportiva dilettantistica iscritta al Coni).