Cass. civ. n. 10122/2020
In tema di imposte sui redditi, gli accantonamenti di utili che l'imprenditore effettui, in un determinato esercizio, per il pagamento di imposte non deducibili, ovvero, in caso di precedente "condono", in difetto delle condizioni o senza gli adempimenti contemplati dall'art. 4 del d.l. n. 660 del 1973, conv. in l. n. 823 del 1973, vanno inclusi nella dichiarazione dell'imponibile relativa a detto esercizio e, in mancanza, sono suscettibili di "ripresa", con avviso in rettifica della dichiarazione medesima. Il recupero a tassazione, pertanto, non può avvenire in via di rettifica della dichiarazione inerente ad esercizio posteriore, nel quale vi sia stato prelevamento in tutto od in parte dalla riserva, atteso che tale prelevamento non esprime un reddito del nuovo periodo d'imposta, ma il mero impiego di un reddito pregresso.
Cass. civ. n. 26290/2016
In tema d'imposte dirette, l'art. 107 (già 73), comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 sancisce la regola della tassatività delle deduzioni per accantonamenti, che non sono ammesse fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, trattandosi di eccezioni al principio di certezza dell'imposizione tributaria, non eludibile da libere appostazioni prudenziali, sicché deve escludersi la deduzione per i rischi e gli oneri conseguenti ad un giudizio arbitrale pendente, in quanto ipotesi non tipizzata dal legislatore.
Cass. civ. n. 3368/2013
In tema di imposte sui redditi d'impresa, le garanzie del rendimento locativo minimo (nella specie, assunte con autonoma obbligazione contrattuale dal venditore di immobili all'acquirente degli stessi ed in relazione alla gestione pattuita a carico del primo) non rientrano tra gli accantonamenti tassativamente previsti dalle disposizioni sulla determinazione del reddito d'impresa, sicché gli oneri in parola, realizzando costi futuri, sono deducibili solo se e nella misura in cui sono sostenuti, secondo i criteri di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, mancando i requisiti di certezza e obiettiva determinabilità di costi non ancora effettivamente sostenuti e di cui è assolutamente incerto il sostenimento. Infatti, i componenti positivi o negativi che concorrono a formare il reddito possono essere imputati all'anno di esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali qualità fossero privi nel corso dell'esercizio di competenza. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Roma, 01/03/2006)
Cass. civ. n. 18477/2012
L'applicazione della causa di estinzione del processo tributario, introdotta dall'art. 3, comma secondo bis, lett. b), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, mediante pagamento del cinque per cento dell'importo della controversia, presuppone, per l'espresso dettato normativo, non solo la pendenza della lite da oltre dieci anni, ma anche la soccombenza totale dell'Amministrazione in entrambi i precedenti gradi di giudizio. Ne consegue che la suddetta causa di estinzione non opera quando il giudizio di appello si sia concluso con pronuncia di parziale riforma della decisione di primo grado per vizio di extrapetizione, in quanto questo, pur non essendo riferibile all'iniziativa del contribuente, determina comunque l'interesse ad impugnare da parte dell'Amministrazione. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 17/02/2005).
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L'applicazione della causa di estinzione del processo tributario, introdotta dall'art. 3, comma secondo bis, lett. b), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, mediante pagamento del cinque per cento dell'importo della controversia, si produce, per espresso disposto di legge, soltanto a seguito di attestazione degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità dell'istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto. Il rifiuto di tale attestazione o l'attestazione negativa possono essere oggetto di sindacato da parte della Corte di cassazione perché la legge, da un lato, prevede che l'istanza di estinzione del giudizio è presentata dal contribuente alla Cancelleria della Corte, la quale è quindi direttamente investita delle questioni attinenti alla sussistenza delle condizioni necessarie per la produzione di tale effetto, e, dall'altro, mira ad impedire l'ulteriore violazione del principio di ragionevole durata del processo, che, però, si verificherebbe se il rifiuto di attestazione o l'attestazione negativa dovessero essere autonomamente impugnati davanti alla Commissione tributaria provinciale. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 17/02/2005).
Cass. civ. n. 871/2009
Ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado che, in una controversia tributaria inerente all'accertamento dell'esatto ammontare della base imponibile Irpeg ed Ilor, a fronte di una precisa affermazione di segno contrario nella sentenza di primo grado ed in risposta ad uno specifico motivo d'appello, si era limitato ad affermare che la parte aveva prodotto tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti, i quali avevano un'incidenza sul fatturato appena superiore al 1%, percentuale ritenuta sufficientemente congrua). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Genova, 12 febbraio 2003)