(massima n. 1)
Ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado che, in una controversia tributaria inerente all'accertamento dell'esatto ammontare della base imponibile Irpeg ed Ilor, a fronte di una precisa affermazione di segno contrario nella sentenza di primo grado ed in risposta ad uno specifico motivo d'appello, si era limitato ad affermare che la parte aveva prodotto tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti, i quali avevano un'incidenza sul fatturato appena superiore al 1%, percentuale ritenuta sufficientemente congrua). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Genova, 12 febbraio 2003)