(massima n. 1)
In tema d'imposte dirette, l'art. 107 (gią 73), comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 sancisce la regola della tassativitą delle deduzioni per accantonamenti, che non sono ammesse fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, trattandosi di eccezioni al principio di certezza dell'imposizione tributaria, non eludibile da libere appostazioni prudenziali, sicché deve escludersi la deduzione per i rischi e gli oneri conseguenti ad un giudizio arbitrale pendente, in quanto ipotesi non tipizzata dal legislatore.