(massima n. 1)
In tema d'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che sottopone le spese per l'acquisizione di servizi al regime di competenza, senza distinzioni di sorta, e dell'art. 67, settimo comma, del medesimo d.P.R., gli oneri professionali sostenuti per il condono edilizio sono deducibili immediatamente nei limiti del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, e, solo per l'eccedenza, per quote costanti nei cinque esercizi successivi. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Firenze, 19 Aprile 1999).