(massima n. 1)
In tema d'IVA, l'acquisto della sola nuda proprietā di un immobile, che non venga in rilievo come bene-merce, non č suscettibile di generare un'imposta rimborsabile o detraibile per carenza della possibilitā giuridica di destinare il bene in funzione degli scopi dell'impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stata ritenuta rimborsabile l'IVA corrisposta, per l'acquisto della sola nuda proprietā di un immobile, da parte di una societā gerente villaggi turistici e strutture analoghe).