Cass. civ. n. 12757/2007
All'impressa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale. Ne consegue che, non essendo giuridicamente concepibile alcun rapporto obbligatorio fra l'imprenditore e la sua impresa, non è neppure possibile ipotizzare «debiti» di quest'ultima verso il titolare, né crediti «per utili» di questo verso quella.
Cass. civ. n. 14573/2001
In tema di imposte sui redditi, i finanziamenti dei soci in favore della società non formalmente deliberati in conto capitale si presumono onerosi, salva la prova contraria gravante sul contribuente, e sono, pertanto, produttivi di interessi, con la conseguenza che detta società è tenuta ad effettuare la ritenuta di acconto, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi, indipendentemente dalla materiale erogazione degli stessi. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Lazio, 13 maggio 1997).
Cass. civ. n. 13153/1995
Nel sistema delle ritenute alla fonte di cui al titolo terzo del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni, i sostituti d'imposta indicati nel primo comma dell'art. 23 dello stesso D.P.R. sono obbligati ad operare la ritenuta d'acconto sugli interessi di capitali dati a mutuo, ai sensi dell'art. 26, comma quinto, del citato decreto, solo quando il relativo importo sia stato effettivamente corrisposto al mutuante, e non anche nella ipotesi in cui il diritto agli interessi sia solo presunto (con salvezza della prova contraria), secondo il disposto dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, non potendosi desumere da quest'ultima norma, della quale è destinatario il mutuante, la previsione dell'obbligo del mutuatario di operare, quale sostituto d'imposta, la ritenuta d'acconto anche sul reddito presunto ma non corrisposto. (rigetta, Comm.Trib.Centrale, 7 maggio 1991).